Sentenza 293/2009 (ECLI:IT:COST:2009:293)
Massima numero 34069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
04/11/2009; Decisione del
04/11/2009
Deposito del 13/11/2009; Pubblicazione in G. U. 18/11/2009
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Personale sanitario - Stabilizzazione del "personale precario del Servizio sanitario" - Originario riferimento del beneficio ai soli medici e veterinari - Estensione, in via interpretativa, a categorie di personale dirigenziale in precedenza escluse - Ricorso del Governo - Asserita ingiustificata deroga alla regola generale del concorso pubblico, posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Eccezione di inammissibilità per formulazione generica delle censure - Reiezione.
Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Personale sanitario - Stabilizzazione del "personale precario del Servizio sanitario" - Originario riferimento del beneficio ai soli medici e veterinari - Estensione, in via interpretativa, a categorie di personale dirigenziale in precedenza escluse - Ricorso del Governo - Asserita ingiustificata deroga alla regola generale del concorso pubblico, posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Eccezione di inammissibilità per formulazione generica delle censure - Reiezione.
Testo
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità, per assoluta genericità delle doglianze, dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3, riferita in particolare alla censura relativa alla violazione, ad opera dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008, degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto l'esame del ricorso nel suo complesso consente di individuare agevolmente la specifica motivazione che sorregge la censura.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità, per assoluta genericità delle doglianze, dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3, riferita in particolare alla censura relativa alla violazione, ad opera dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008, degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto l'esame del ricorso nel suo complesso consente di individuare agevolmente la specifica motivazione che sorregge la censura.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
26/06/2008
n. 3
art. 1
co.
legge della Regione Veneto
16/08/2007
n. 22
art. 2
co.
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 565
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte