Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Personale sanitario - Stabilizzazione del "personale precario del Servizio sanitario" - Originario riferimento del beneficio ai soli medici e veterinari - Estensione, in via interpretativa, a categorie di personale dirigenziale in precedenza escluse - Violazione della regola generale del concorso pubblico posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3, il quale stabilisce che «in attuazione dell'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualità, del personale precario del Servizio sanitario regionale, ivi compreso quello medico e veterinario». In base alla norma impugnata, le parole «personale precario del Servizio sanitario regionale», contenute in quest'ultima disposizione, devono intendersi riferite «anche a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che i medici e veterinari». L'effetto della disposizione censurata, al di là della sua autoqualificazione, è dunque quello di ampliare l'ambito dei beneficiari della stabilizzazione, includendovi alcune categorie di personale dirigenziale in precedenza escluse, in particolare, agli altri profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, diversi dai già compresi medici e veterinari, cioè ai farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi (restando invece ancora esclusi - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa regionale - i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo). L'ipotesi di stabilizzazione attualmente censurata, infatti, non offre sufficienti garanzie per assicurare che la disposta trasformazione del rapporto di lavoro riguardi soltanto soggetti che siano stati selezionati ab origine mediante procedure concorsuali. Una simile condizione non è espressamente prevista dalla disciplina legislativa regionale impugnata, né da quella statale cui il legislatore veneto ha inteso dare attuazione, la quale, anzi, espressamente ammette alla stabilizzazione anche personale assunto a tempo determinato mediante procedure che non hanno natura concorsuale. Inoltre, la stabilizzazione in ruolo prevista dalla norma regionale impugnata non è «subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione», per il soddisfacimento delle quali risponda ad esigenze di buon andamento ricorrere esclusivamente a soggetti in possesso di esperienze professionali maturabili soltanto all'interno della stessa amministrazione. La stabilizzazione in esame si riferisce, all'opposto, a figure professionali, come i dirigenti sanitari, per le quali assume una particolare importanza il pieno rispetto della selezione concorsuale, sia per la loro qualifica dirigenziale, sia per l'«indubbio rilievo» che le loro prestazioni rivestono «per la migliore organizzazione del servizio sanitario». Per tali ragioni, dunque, l'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008 introduce una deroga al principio costituzionale del concorso, in mancanza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico in grado di giustificarla in violazione della regola generale del concorso pubblico posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Restano assorbite le altre censure di costituzionalità.
Sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni per pubblico concorso, citate sentenze n. 363/2006, n. 205/2004, n. 81/2006, n. 453/1990, n. 194/2002, n. 34/2004, n. 1/1999.
Nel merito, in senso analogo, v. citata sentenza n. 215/2009.