Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Personale regionale - Personale precario - Addetti agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici - Stabilizzazione di soggetti non selezionati ab origine per concorso mediante apposita procedura selettiva riservata - Violazione della regola generale del concorso pubblico posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3, il quale dispone l'applicabilità della stabilizzazione, prevista da una precedente norma regionale (art. 96 della legge della Regione Veneto n. 1 del 2008), a sua volta attuativa della disciplina legislativa statale, ad alcune categorie di dipendenti degli uffici di diretta collaborazione di organi politici regionali, in particolare, al personale dei gruppi consiliari e dei gabinetti e delle segreterie del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nonché del Presidente, Vice Presidente e membri della Giunta regionale. Si tratta di personale assunto in base ad un rapporto a tempo determinato collegato alla durata in carica dell'organo politico che ne ha proposto l'assunzione. La disposizione censurata, che stabilizza mediante apposita procedura selettiva interamente riservata personale non assunto ab origine mediante concorso, contraddice la natura pubblica del concorso, la quale esige invece che la selezione sia aperta alla partecipazione degli esterni e abbia natura comparativa. D'altro canto, nel caso in esame non vengono censurate norme che consentono di assumere senza concorso personale di fiducia del titolare dell'organo politico per il solo tempo in cui questi resta in carica; vengono, invece, impugnate norme che stabilizzano successivamente in ruolo, senza concorso, quel personale. Restano assorbite le altre censure di costituzionalità.
Sulla stabilizzazione di personale nominato intuitu personae, citate sentenza n. 252 del 2009 sentenza n. 277 del 2005.