Sentenza 293/2009 (ECLI:IT:COST:2009:293)
Massima numero 34072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
04/11/2009; Decisione del
04/11/2009
Deposito del 13/11/2009; Pubblicazione in G. U. 18/11/2009
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Personale regionale - Personale precario - Addetti agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici - Stabilizzazione di soggetti già prescelti con generica "selezione pubblica" di assunzione presso la Regione - Violazione della regola generale del concorso pubblico posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Personale regionale - Personale precario - Addetti agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici - Stabilizzazione di soggetti già prescelti con generica "selezione pubblica" di assunzione presso la Regione - Violazione della regola generale del concorso pubblico posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3. La disposizione censurata stabilizza personale senza esigere la sottoposizione alla procedura concorsuale riservata di cui al comma 1 dello stesso art. 4, avendo detto personale già in precedenza superato una selezione pubblica; ma il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica», presso qualsiasi «ente pubblico», è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere. Restano assorbite le altre censure di costituzionalità.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3. La disposizione censurata stabilizza personale senza esigere la sottoposizione alla procedura concorsuale riservata di cui al comma 1 dello stesso art. 4, avendo detto personale già in precedenza superato una selezione pubblica; ma il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica», presso qualsiasi «ente pubblico», è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere. Restano assorbite le altre censure di costituzionalità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
26/06/2008
n. 3
art. 4
co. 2
legge della Regione Veneto
27/02/2008
n. 1
art. 96
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 513
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 514
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 515
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 516
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 517
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 518
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 519
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 520
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 521
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 522
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 523
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 524
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 525
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 526
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 527
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 528
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 529
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 530
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 531
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 532
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 533
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 534
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 535
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 536
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 537
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 538
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 539
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 540
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 541
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 542
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 543
legge 24/12/2007
n. 244
art. 3
co. 94