Responsabilità amministrativa e contabile - In genere - Caratteri - Particolare connotazione rispetto alle altre forme di responsabilità - Possibilità di discipline differenziate rispetto ai principi comuni in materia - In particolare: danno all'immagine della PA - Espressione del prestigio dell'azione amministrativa, valore di rango costituzionale - Elevazione degli standard di tutela rispetto a quanto previsto per le persone fisiche. (Classif. 219001).
La responsabilità amministrativa per danno erariale, in cui si inserisce quella da danno all’immagine della pubblica amministrazione, ha una particolare connotazione rispetto alle altre forme di responsabilità previste dall’ordinamento, che deriva dall’accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori; la stessa, infatti, è connotata da una funzione non esclusivamente ripristinatoria del patrimonio dell’ente pubblico, nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza. (Precedenti: S. 203/2022 – mass. 45142; S. 355/2010 – mass. 35180; S. 453/1998 –mass. 24378; S. 371/1998 – mass. 24247)
Per i pubblici dipendenti, la responsabilità per il danno ingiusto può essere oggetto di discipline differenziate rispetto ai principi comuni in materia: a differenza di quanto accade per la responsabilità civile, quella amministrativa per danno erariale ha carattere strettamente personale e il risarcimento che ne consegue è parziario, e non solidale, assoggettato al potere riduttivo del giudice contabile ed integrato, quanto all’elemento soggettivo, dal dolo o dalla colpa grave. (Precedenti: S. 203/2022 – mass. 45142; S. 453/1998 – mass. 24378; S. 371/1998 – mass. 24247)
Il fondamento normativo della tutela dell’immagine della pubblica amministrazione si identifica nell’art. 97 Cost., cui i dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l’amministrazione devono attenersi, elevando a rango costituzionale il valore della PA, da realizzarsi nell’adempimento dei doveri che gravano sul pubblico dipendente (art. 54 Cost.); in questa prospettiva non è manifestamente irragionevole ipotizzare differenziazioni di tutele, che si possono attuare a livello legislativo, anche mediante forme di protezione dell’immagine dell’amministrazione pubblica a fronte di condotte dei dipendenti, specificamente tipizzate, meno pregnanti rispetto a quelle assicurate alla persona fisica. (Precedenti: S. 355/2010 – mass. 35180; S. 172/2005)
Il danno erariale all’immagine non è ricompreso nella materia della contabilità pubblica, per la quale soltanto vi è riserva costituzionale di giurisdizione della Corte dei conti (art. 103, secondo comma, Cost.).