Impiego pubblico - Corpo degli agenti di polizia penitenziaria - Inidoneità per motivi di salute, anche conseguente a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti di istituto e transito in altri ruoli della stessa amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato - Riammissione nel ruolo di provenienza in caso di intervenuta guarigione - Preclusione - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili
È costituzionalmente illegittimo l'art. 80 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nella parte in cui non consente, allorché sia intervenuta la guarigione, la possibilità di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti di istituto. La disposizione censurata, infatti, avendo inderogabilmente escluso, sulla base di una presunzione di irreversibilità dello stato di infermità, la possibilità di presentare l'istanza di riammissione nel posto di ruolo ricoperto precedentemente al trasferimento chiesto per motivi di salute, viola il principio di uguaglianza, perché sottopone il suddetto dipendente ad un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello riservato a coloro che, a parità di condizioni, possono, invece, svolgere la medesima attività lavorativa.
Restano, pertanto, assorbiti gli altri profili di censura relativi agli artt. 2, 4 e 35 della Costituzione.
- L'amministrazione, nel decidere sull'istanza di riammissione nel ruolo di provenienza conserva, pur sempre, un ampio potere discrezionale nella valutazione dell'esistenza dell'interesse pubblico all'adozione del provvedimento, in considerazione delle proprie complessive esigenze, anche di organico, sussistenti al momento della presentazione della domanda.
-Con riferimento all'istituto della riammissione in servizio v., citata, sentenza n. 3/1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non comprende la dispensa dal servizio per motivi di salute tra le fattispecie di cessazione del rapporto d'impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio.