Sentenza 295/2009 (ECLI:IT:COST:2009:295)
Massima numero 34075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
04/11/2009; Decisione del
04/11/2009
Deposito del 13/11/2009; Pubblicazione in G. U. 18/11/2009
Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti non titolari delle attribuzioni legislative in contestazione - Inammissibilità.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti non titolari delle attribuzioni legislative in contestazione - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via di azione, l'intervento di soggetti che non siano titolari delle attribuzioni legislative in contestazione, in quanto tale giudizio si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte in via incidentale.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 254, n. 250, n. 249, n. 247 e n. 246/2009.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
02/07/2008
n. 19
art. 8
co.
legge della Regione Puglia
02/07/2008
n. 19
art. 14
co.
legge della Regione Puglia
02/07/2008
n. 19
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 02/04/1968
n. 475
art. 1
regio decreto 27/07/1934
n. 1265
art. 104
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 3
co. 7
decreto legislativo 16/10/2003
n. 288
art. 11
co. 3