Sentenza 295/2009 (ECLI:IT:COST:2009:295)
Massima numero 34076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  04/11/2009;  Decisione del  04/11/2009
Deposito del 13/11/2009; Pubblicazione in G. U. 18/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34075  34077  34078


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Farmaci - Divieto per le aziende produttrici, i grossisti e i farmacisti di modificare, mediante intese, la quota di rispettiva spettanza sul prezzo dei farmaci di fascia "A", con estensione a tali fattispecie della sanzione penale di cui agli artt. 170 e 172 del d.lgs. n. 1265 del 1934 (reato di comparaggio) - Incidenza sull'autonomia contrattuale dei privati, con conseguente violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile" - Estensione dell'ipotesi tipica di reato a fattispecie non riconducibile a quella codificata, con conseguente violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento penale" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle censure ulteriori.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 prospettata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (con assorbimento della questione relativa all'art. 117, secondo comma, lett. e). Infatti, le quote di spettanza sono fissate direttamente dal legislatore nazionale e una eventuale modifica delle stesse è implicitamente rimessa all'autonomia contrattuale dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo attraverso convergenti manifestazioni di volontà. Orbene, in tale contesto, l'impugnata disposizione ha palesemente oltrepassato i confini che presidiano la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «ordinamento civile», avendo prescritto che «al di fuori degli accordi tra sistema sanitario regionale e sistema produttivo e distributivo dei farmaci» non sarebbe consentito «modificare, ancorché mediante intesa fra le parti, le quote di spettanza, previste per legge, alle componenti aziende, grossisti e farmacisti per l'erogazione di farmaci di fascia A». L'impugnato art. 8, disciplinando e limitando la capacità dei predetti soggetti di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza, ha dunque illegittimamente inciso sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., la disciplina delle quali spetta in via esclusiva al legislatore statale. La violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, è fondata anche in relazione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento penale», in quanto resta preclusa al legislatore regionale «una specifica ed autonoma determinazione delle fattispecie cui sono collegate le pene previste» dalla legislazione statale. Ma l'impugnato art. 8 non si limita ad operare un mero rinvio a norme penali di matrice statale, in quanto il legislatore regionale ha sanzionato penalmente una condotta - la trasgressione del divieto di modificare le quote di spettanza - che non necessariamente concorre ad integrare gli estremi del reato di comparaggio di cui agli artt. 170 e 172 del regio decreto n. 1265 del 1934.

Sul prezzo dei farmaci, v. citata sentenza n. 279/2006.

Sulla materia "ordinamento civile", v. citate sentenze n. 411, n. 253, n. 29/2006, n. 352, n. 190/2001, n. 82/1998, n. 379/1994, n. 35/1992, n. 51/1990, n. 691/1988, n. 38/1977, n. 108/1975, n. 60/1968, n. 6/1958 e n. 7/1956.

Sulla inderogabilità del «diritto penale», v. citate sentenze n. 168/2009, n. 387/2008, n. 183/2006, n. 185/2004, n. 438/2002, n. 210/1972 e n. 104/1957.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  02/07/2008  n. 19  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte