Sentenza 295/2009 (ECLI:IT:COST:2009:295)
Massima numero 34077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  04/11/2009;  Decisione del  04/11/2009
Deposito del 13/11/2009; Pubblicazione in G. U. 18/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34075  34076  34078


Titolo
Farmacia - Norme della Regione Puglia - Organizzazione del servizio farmaceutico - Introduzione di una diversa proporzione tra il numero di farmacie ed il numero degli abitanti rispetto a quanto sancito a livello nazionale - Contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di "tutela della salute" - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 prospettata con riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Il legislatore statale, disciplinando la distribuzione territoriale delle farmacie, ha operato una scelta informata ad una precisa logica: la "densità" delle farmacie deve essere più alta nei comuni con un maggior numero di abitanti. Per i comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti vige, invero, la proporzione di «una farmacia ogni 4.000 abitanti», e non una ogni 5.000, come previsto per i comuni con popolazione inferiore a quella soglia. Con la disposizione denunciata, detta opzione di fondo è stata rovesciata a favore di un indirizzo diverso ed incompatibile con quello seguito dal legislatore statale, quale espresso nel principio fondamentale di cui all'art. 1 della legge n. 475 del 1968 della materia concorrente della «tutela della salute» non derogabile dal legislatore regionale.

In senso analogo, sulla disciplina dell'organizzazione del servizio farmaceutico, v. citate sentenze n. 76/2008, n. 448, n. 87/2006, n. 275, 27/2003, n. 4/1996, n. 352/1992, n. 446/1988, n. 68/1961.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  02/07/2008  n. 19  art. 14  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  02/04/1968  n. 475  art. 1  

regio decreto  27/07/1934  n. 1265  art. 104