Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Personale sanitario - Direttori generali, amministrativi e sanitari, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS - Possibilità di procrastinare la durata del rapporto di lavoro anche oltre il raggiungimento del limite del sessantacinquesimo anno di età stabilita dalla legislazione statale, fino alla naturale scadenza del mandato - Contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di "tutela della salute" - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 prospettata con riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. L'impugnata disposizione consente ai direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché ai direttori amministrativi e direttori sanitari degli IRCCS di procrastinare la durata del rapporto di lavoro anche oltre il raggiungimento del limite di età stabilito dalla vigente legislazione statale e, dunque, fino alla naturale scadenza che consenta il completamento del mandato. L'impugnata disposizione, afferendo alla delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie, strumentale alla prestazione del servizio, in quanto riconducibile alla materia concorrente della «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, deve rispettare i princìpi fondamentali sanciti a livello statale, quale quello di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, a mente del quale le figure dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere degli IRCCS cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
In senso analogo, v. sentenze n. 188/2007; n. 422/2006; n. 233/2006; n. 380 e n. 2/2004.
Sulle ipotesi di deroga al limite massimo dell'età pensionabile stabilito a livello statale, v. citate sentenze n. 227, n. 162/1997; n. 380/1994, n. 374, n. 90/1992, n. 490, n. 440/1991, n. 186/1990 e n. 238/1988.