Sentenza 296/2009 (ECLI:IT:COST:2009:296)
Massima numero 34079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
04/11/2009; Decisione del
04/11/2009
Deposito del 13/11/2009; Pubblicazione in G. U. 18/11/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Energia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessino un'altra Regione o Provincia autonoma - Prevista subordinazione delle concessioni all'intesa con la Regione o Provincia interessata - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Ritenuta indebita introduzione di una legge provvedimento tesa a riconoscere la competenza (amministrativa e normativa) della Provincia di Bolzano in ordine alla concessione dell'impianto di S. Floriano d'Egna - Esclusione - Inidoneità della disposizione denunciata ad incidere sul riparto delle competenze in materia di concessione di grandi derivazioni idroelettriche riferibili al territorio della Regione Trentino Alto-Adige - Insussistenza dell'interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
Energia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessino un'altra Regione o Provincia autonoma - Prevista subordinazione delle concessioni all'intesa con la Regione o Provincia interessata - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Ritenuta indebita introduzione di una legge provvedimento tesa a riconoscere la competenza (amministrativa e normativa) della Provincia di Bolzano in ordine alla concessione dell'impianto di S. Floriano d'Egna - Esclusione - Inidoneità della disposizione denunciata ad incidere sul riparto delle competenze in materia di concessione di grandi derivazioni idroelettriche riferibili al territorio della Regione Trentino Alto-Adige - Insussistenza dell'interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, sollevata, in relazione agli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999 e dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289, nonché in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed ai principi di buon andamento e di leale collaborazione. L'impugnato art. 13, diversamente da quanto assume la ricorrente, non fonda una competenza amministrativa della Provincia, ma impone a questa di ricercare l'intesa con l'ente territoriale finitimo là dove essa (e solo se essa) sia competente in ordine ad una concessione di grande derivazione idroelettrica che riguardi anche il territorio di altra Regione o provincia autonoma. Nessun interesse sussiste, pertanto, in capo alla ricorrente all'impugnazione di tale disposizione, la quale non ha nessuna idoneità ad influire sul riparto di competenze in ordine alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche riferibili al territorio della Regione Trentino-Alto Adige, quale fissato dall'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, sollevata, in relazione agli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999 e dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289, nonché in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed ai principi di buon andamento e di leale collaborazione. L'impugnato art. 13, diversamente da quanto assume la ricorrente, non fonda una competenza amministrativa della Provincia, ma impone a questa di ricercare l'intesa con l'ente territoriale finitimo là dove essa (e solo se essa) sia competente in ordine ad una concessione di grande derivazione idroelettrica che riguardi anche il territorio di altra Regione o provincia autonoma. Nessun interesse sussiste, pertanto, in capo alla ricorrente all'impugnazione di tale disposizione, la quale non ha nessuna idoneità ad influire sul riparto di competenze in ordine alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche riferibili al territorio della Regione Trentino-Alto Adige, quale fissato dall'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
10/06/2008
n. 4
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1974
n. 381
art. 14
decreto legislativo 11/11/1999
n. 463
art.
decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977
n. 235
art.
decreto legislativo 11/11/1999
n. 463
art.
decreto legislativo 07/11/2006
n. 289
art.