Sentenza 297/2009 (ECLI:IT:COST:2009:297)
Massima numero 34086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/11/2009;  Decisione del  16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34085  34087  34088  34089  34090


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Adozione, da parte delle Regioni, degli atti di competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602 della medesima legge - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia amministrativa della Regione - Insufficiente motivazione della censura - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 660, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata con riferimento all'art. 118 Cost., per insufficiente motivazione. Al riguardo, la ricorrente si limita a dedurre che la violazione di detto parametro consegue alla violazione delle competenze legislative regionali garantite dall'art. 117 Cost., senza, però, spiegare le ragioni per cui la violazione di quest'ultimo parametro comporti anche la lesione dell'art. 118 Cost., il quale si riferisce, invece, alle sole competenze amministrative, omettendo così dare una adeguata, ancorché sintetica, motivazione delle ragioni poste a base della richiesta declaratoria d'incostituzionalità.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 120/2008; n. 38/2007; n. 233/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 600

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte