Sentenza 297/2009 (ECLI:IT:COST:2009:297)
Massima numero 34087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
16/11/2009; Decisione del
16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Adozione da parte delle Regioni degli atti di competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 594 a 599 della medesima legge - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale, con incidenza sull'autonomia finanziaria della Regione per introduzione di limiti puntuali a singole voci di spesa - Erroneo presupposto interpretativo - Applicabilità dei commi richiamati alle Regioni in via diretta e non in forza del richiamo operato dalla disposizione denunciata - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Adozione da parte delle Regioni degli atti di competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 594 a 599 della medesima legge - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale, con incidenza sull'autonomia finanziaria della Regione per introduzione di limiti puntuali a singole voci di spesa - Erroneo presupposto interpretativo - Applicabilità dei commi richiamati alle Regioni in via diretta e non in forza del richiamo operato dalla disposizione denunciata - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 660, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., nella parte in cui rende applicabili alle Regioni i princípi «desumibili» dai commi da 594 a 599. La ricorrente muove dalla premessa che essi si applicano alle Regioni non in via diretta, ma esclusivamente in forza del richiamo operato dal suddetto comma 600, e limita, perciò, la sua censura a tale ultima disposizione. Ma la premessa è erronea, perché dall'interpretazione letterale dei suddetti commi risulta che questi, nel disciplinare i «piani triennali finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo» delle dotazioni delle pubbliche amministrazioni (comma 594), si riferiscono a tutte le «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e, quindi, secondo il chiaro enunciato di quest'ultima disposizione, a «tutte le amministrazioni dello Stato» ed alle «Regioni».
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 660, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., nella parte in cui rende applicabili alle Regioni i princípi «desumibili» dai commi da 594 a 599. La ricorrente muove dalla premessa che essi si applicano alle Regioni non in via diretta, ma esclusivamente in forza del richiamo operato dal suddetto comma 600, e limita, perciò, la sua censura a tale ultima disposizione. Ma la premessa è erronea, perché dall'interpretazione letterale dei suddetti commi risulta che questi, nel disciplinare i «piani triennali finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo» delle dotazioni delle pubbliche amministrazioni (comma 594), si riferiscono a tutte le «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e, quindi, secondo il chiaro enunciato di quest'ultima disposizione, a «tutte le amministrazioni dello Stato» ed alle «Regioni».
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 600
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte