Sentenza 123/2023 (ECLI:IT:COST:2023:123)
Massima numero 45679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  09/03/2023;  Decisione del  09/03/2023
Deposito del 16/06/2023; Pubblicazione in G. U. 21/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45676  45677  45678


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - In genere - Danno all'immagine della pubblica amministrazione - Promozione dell'azione, da parte del Procuratore regionale presso la Corte dei conti - Condizione - Possibilità anche per il caso di sentenza di estinzione del reato - In via consequenziale: comunicazione della sentenza al procuratore generale ai fini dell'eventuale promovimento dell'azione - Omesse previsioni - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 219001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisdiz. reg. Toscana, in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 97, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell’art. 7, comma 1, della legge n. 97 del 2001, nella parte in cui non prevede che il procuratore regionale della Corte dei conti possa promuovere l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale, per risarcimento del danno da lesione all’immagine della PA, nel caso di sentenza di estinzione del reato, oltre che in quello di sentenza irrevocabile di condanna, e, in via consequenziale, dell’art. 51, comma 7, primo periodo, cod. giust. contabile, nella parte in cui non prevede che anche la sentenza di estinzione del reato sia comunicata al competente procuratore regionale ai fini del promovimento di tale azione. Non sussiste l’asserita irragionevolezza – carattere centrale delle doglianze, che integra altre censure, che quindi ne seguono le sorti – in quanto la pronuncia di estinzione del reato risulta priva di un accertamento della colpevolezza dell’imputato e non è, dunque, idonea a superare la presunzione di innocenza. Né è irragionevole – in ragione dell’eterogeneità delle situazioni a confronto – il diverso trattamento riservato alla giurisdizione contabile, rispetto a quella civile, nei rapporti con l’accertamento proprio del giudice penale, in quanto il principio del parallelismo, che ispira il rapporto tra giurisdizione civile e penale, e l’azionabilità dell’illecito erariale in quella contabile rispondono a diverse rationes.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/03/2001  n. 97  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 54

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 103  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte