Sentenza 297/2009 (ECLI:IT:COST:2009:297)
Massima numero 34088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
16/11/2009; Decisione del
16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Adozione da parte delle Regioni degli atti di competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi 601 e 602 della medesima legge - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale, con incidenza sull'autonomia finanziaria della Regione per introduzione di limiti puntuali a singole voci di spesa - Erroneo presupposto interpretativo - Disciplina non applicabile alle Regioni neppure in via indiretta - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Adozione da parte delle Regioni degli atti di competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi 601 e 602 della medesima legge - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale, con incidenza sull'autonomia finanziaria della Regione per introduzione di limiti puntuali a singole voci di spesa - Erroneo presupposto interpretativo - Disciplina non applicabile alle Regioni neppure in via indiretta - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 660, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., nella parte in cui impone alle Regioni di «attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da 594 a 602 dello stesso art. 2. La ricorrente muove dalla premessa che detti commi, sia pure per il tramite del censurato comma 600, si applichino alle Regioni. Ma la premessa è erronea, perché i citati commi non contengono norme applicabili alle Regioni neanche in via indiretta. Essi si limitano, infatti, a disciplinare la composizione, a regime e in via transitoria, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che però è organo statale, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; talché, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, non trova omologhi in ambito regionale e la cui disciplina, pertanto, non può in alcun modo riguardare le Regioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 660, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., nella parte in cui impone alle Regioni di «attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da 594 a 602 dello stesso art. 2. La ricorrente muove dalla premessa che detti commi, sia pure per il tramite del censurato comma 600, si applichino alle Regioni. Ma la premessa è erronea, perché i citati commi non contengono norme applicabili alle Regioni neanche in via indiretta. Essi si limitano, infatti, a disciplinare la composizione, a regime e in via transitoria, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che però è organo statale, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; talché, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, non trova omologhi in ambito regionale e la cui disciplina, pertanto, non può in alcun modo riguardare le Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 600
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte