Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Adozione, da parte delle Regioni, degli atti di competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 593 della medesima legge - Ricorso della Regione Veneto - Applicabilità alle Regioni delle disposizioni richiamate esclusivamente in forza del richiamo operato dalla disposizione denunciata - Introduzione di vincoli puntuali alle singole voci di spesa e di specifiche modalità di contenimento della spesa corrente - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo il comma 600 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui impone alle Regioni di «attuare i princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da 588 a 593 dello stesso art. 2. Il censurato comma 600 non qualifica direttamente come princípi fondamentali le norme dei commi da 589 a 593 ma assegna alle Regioni il compito di attuare i princípi «desumibili» da detti commi. Ma dalle norme contenute nei citati commi non possono essere desunti princípi fondamentali nella materia "coordinamento della finanza pubblica" che rispondano alla duplice condizione richiesta dalla giurisprudenza costituzionale (e cioè che le norme statali: a. si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; b. che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi), in quanto dette disposizioni non si prestano in alcun modo, per il loro livello di estremo dettaglio, ad individuare, neppure in via di astrazione, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quale limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente.
In tema di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 289 e n. 120/2008, n. 412 e n. 169/2007, n. 417 del 2005, n. 88/2006 n. 36/2004, n. 29/1995.