Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Autoqualificazione delle disposizioni legislative quali "norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali" - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione della competenza regionale concorrente ad opera di disposizioni prive di tale natura - Formulazione della questione in modo contraddittorio o comunque perplesso - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che le disposizioni della medesima legge «costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali». La questione è infatti formulata in modo contraddittorio o comunque perplesso. La ricorrente premette che «etichettare una norma come di coordinamento della finanza pubblica» non è sufficiente «perché questa (o queste) assuma(no) effettivamente tale carattere», dal momento che le norme richiamate dalla disposizione impugnata «non possono certamente dirsi tutte norme di principio». Ma, da tale premessa, la ricorrente non trae la logica conseguenza che la disposizione censurata non comporta, di per sé, alcuna lesione della sfera delle proprie competenze, ma, sul contrario presupposto della efficacia dell'autoqualificazione legislativa, censura il suddetto comma 162 perché, in violazione dell'evocato parametro, avrebbe qualificato come «norme di coordinamento della finanza pubblica» disposizioni che non hanno tale natura. Di qui la rilevata inammissibilità della questione, perché la censura proposta smentisce la stessa premessa da cui muove la ricorrente.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 10/2008 e n. 401/2007.