Sentenza 298/2009 (ECLI:IT:COST:2009:298)
Massima numero 34091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/11/2009;  Decisione del  16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34092  34093  34094  34095  34096  34097  34098  34099  34100  34101  34102  34103  34104


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa - Erogazione a favore di apposito soggetto di diritto privato del contributo dell'0,8 per mille dei rimborsi spettanti ai Comuni per la minore imposta derivante dall'esenzione ICI - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione dei princìpi di autonomia finanziaria delle Regioni e di leale collaborazione fra lo Stato e le Regioni per lo svolgimento dell'attività legislativa - Perdita retroattiva dell'efficacia della disposizione denunciata, espunta dal testo del decreto-legge in sede di conversione - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, aventi ad oggetto una disposizione che non è stata convertita in legge e che, perciò, ha perso efficacia sin dall'inizio ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost.

Per un caso analogo, v. citata sentenza n. 200/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  27/05/2008  n. 93  art. 1  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte