Sentenza 298/2009 (ECLI:IT:COST:2009:298)
Massima numero 34092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/11/2009;  Decisione del  16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34091  34093  34094  34095  34096  34097  34098  34099  34100  34101  34102  34103  34104


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa - Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano - Rimborsi per le minori entrate derivanti dall'esenzione ICI disposti a favore dei citati enti e non invece direttamente a favore dei Comuni - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione dei princìpi di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali e di leale collaborazione fra lo Stato e le Regioni per lo svolgimento dell'attività legislativa - Non esplicazione degli effetti della disposizione denunciata nei confronti delle Regioni a statuto ordinario - Carenza di interesse al ricorso in parte qua - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono inammissibili, per carenza di interesse al ricorso, le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il quarto periodo del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 4, quarto periodo, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126, in quanto, dato il tenore testuale delle disposizioni denunciate, applicandosi alle sole Regioni a statuto speciale e Province autonome, non esplicano effetti per la ricorrente, che è Regione a statuto ordinario.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  27/05/2008  n. 93  art. 1  co. 4

legge  24/07/2008  n. 126  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte