Sentenza 298/2009 (ECLI:IT:COST:2009:298)
Massima numero 34093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
16/11/2009; Decisione del
16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa a decorrere dall'anno 2008 - Rimborso ai Comuni della minore imposta - Sospensione del potere di Regioni ed enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote o maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti dallo Stato - Assimilazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale con regolamento o con delibera comunale - Versamento dell'acconto ai Comuni e alle Regioni a statuto speciale, con deroga al limite delle anticipazioni di tesoreria vigente per gli enti locali - Sospensione del potere tributario delle Regioni salve le disposizioni relative all'aumento dei tributi locali e le addizionali - Ricorso della Regione Calabria - Eccezione di inammissibilità delle questioni per insufficiente motivazione delle censure - Reiezione.
Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa a decorrere dall'anno 2008 - Rimborso ai Comuni della minore imposta - Sospensione del potere di Regioni ed enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote o maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti dallo Stato - Assimilazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale con regolamento o con delibera comunale - Versamento dell'acconto ai Comuni e alle Regioni a statuto speciale, con deroga al limite delle anticipazioni di tesoreria vigente per gli enti locali - Sospensione del potere tributario delle Regioni salve le disposizioni relative all'aumento dei tributi locali e le addizionali - Ricorso della Regione Calabria - Eccezione di inammissibilità delle questioni per insufficiente motivazione delle censure - Reiezione.
Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, primo periodo, 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 per asserita insufficiente motivazione delle censure, in quanto la ricorrente ha fornito un'adeguata motivazione con riguardo alle questioni concernenti l'art. 1 che hanno l'effetto di incidere sulla sfera finanziaria regionale e degli enti locali e, nel medesimo ambito, sul principio di leale collaborazione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, primo periodo, 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 per asserita insufficiente motivazione delle censure, in quanto la ricorrente ha fornito un'adeguata motivazione con riguardo alle questioni concernenti l'art. 1 che hanno l'effetto di incidere sulla sfera finanziaria regionale e degli enti locali e, nel medesimo ambito, sul principio di leale collaborazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 1
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 2
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 3
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 4
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 4
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 4
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 5
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 7
legge
24/07/2008
n. 126
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte