Sentenza 298/2009 (ECLI:IT:COST:2009:298)
Massima numero 34094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/11/2009;  Decisione del  16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34091  34092  34093  34095  34096  34097  34098  34099  34100  34101  34102  34103  34104


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa - Abrogazione di norme sulla previsione di riduzione di aliquote ICI e detrazioni di imposta nonché sulla attuazione di dette riduzioni e detrazioni - Ricorso della Regione Calabria - Eccezione di inammissibilità delle questioni per insufficiente motivazione delle censure - Reiezione.

Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, secondo periodo, e 6, sia nel testo originario che in quello convertito del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, per asserita insufficiente motivazione delle censure, in quanto la ricorrente ha adeguatamente motivato in ordine alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le disposizioni che abrogano precedenti norme sulla previsione di riduzione di aliquote ICI e detrazioni di imposta nonché sulla attuazione di dette riduzioni e detrazioni.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  27/05/2008  n. 93  art. 1  co. 3

decreto-legge  27/05/2008  n. 93  art. 1  co. 6

legge  24/07/2008  n. 126  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte