Sentenza 298/2009 (ECLI:IT:COST:2009:298)
Massima numero 34095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
16/11/2009; Decisione del
16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa - Decreto del Ministro dell'interno attuativo dei criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni secondo princìpi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno e della tutela dei piccoli Comuni - Sospensione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata ICI - Rinegoziazione dei contratti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'ICI compatibilmente con la disciplina comunitaria - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria regionale e degli enti locali - Insufficiente motivazione delle censure aventi ad oggetto norme non incidenti sull'autonomia finanziaria regionale - Inammissibilità delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa - Decreto del Ministro dell'interno attuativo dei criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni secondo princìpi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno e della tutela dei piccoli Comuni - Sospensione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata ICI - Rinegoziazione dei contratti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'ICI compatibilmente con la disciplina comunitaria - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria regionale e degli enti locali - Insufficiente motivazione delle censure aventi ad oggetto norme non incidenti sull'autonomia finanziaria regionale - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili, per insufficienza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, terzo periodo (limitatamente all'inciso "secondo princìpi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli Comuni"), 6-bis e 7-bis del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, non aventi oggetto norme incidenti sull'autonomia finanziaria regionale e degli enti locali.
Sono inammissibili, per insufficienza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, terzo periodo (limitatamente all'inciso "secondo princìpi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli Comuni"), 6-bis e 7-bis del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, non aventi oggetto norme incidenti sull'autonomia finanziaria regionale e degli enti locali.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 4
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 6
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 7
legge
24/07/2008
n. 126
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte