Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali - Eccepita carenza di legittimazione della Regione - Erronei presupposti interpretativi - Stretta connessione, in materia finanziaria, tra le attribuzioni regionali e quelle degli enti locali, idonea a vulnerare le competenze regionali in caso di lesione di quelle locali - Evocazione di un argomento di merito per sostenere l'inammissibilità in rito della questione - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo, terzo periodo, 4-bis, 4-ter, 6 e 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, per asserito difetto di legittimazione ad agire della ricorrente, dato che le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale, in considerazione della stretta connessione, in particolare in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali; talché la lesione delle competenze locali è potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali.
Sulla legittimazione ad agire in via d'azione innanzi alla Corte costituzionale delle Regioni per lesione delle competenze delle autonomie locali, v. citate sentenze n. 169 e n. 95/2007, n. 417/2005 e n. 196/2004.