Sentenza 298/2009 (ECLI:IT:COST:2009:298)
Massima numero 34097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
16/11/2009; Decisione del
16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa - Compensazione e recupero delle minori risorse destinate agli enti locali con l'eventuale storno di contributi già devoluti alle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Eccepita inammissibilità della questione per inconferenza del richiamo operato dalla ricorrente all'art. 8, comma 2 bis , del d.lgs. n. 504 del 1992, con riferimento ai "contributi già devoluti alla Regione" - Reiezione.
Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa - Compensazione e recupero delle minori risorse destinate agli enti locali con l'eventuale storno di contributi già devoluti alle Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Eccepita inammissibilità della questione per inconferenza del richiamo operato dalla ricorrente all'art. 8, comma 2 bis , del d.lgs. n. 504 del 1992, con riferimento ai "contributi già devoluti alla Regione" - Reiezione.
Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo, terzo periodo, 4-bis, 4-ter, 6 e 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sollevata in quanto la Regione, richiamando espressamente il comma 2-bis dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dal comma 5 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007, lamenta che le minori risorse finanziarie destinate agli enti locali sono compensate e recuperate attraverso «l'eventuale storno di contributi già devoluti a favore delle regioni». Difatti, nessuna delle questioni proposte ha ad oggetto tale disposizione, richiamata al solo fine di argomentare ulteriormente la denunciata «carenza di risorse finanziarie in capo ai comuni». Il richiamo al comma 2-bis dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, attiene, cioè, al merito della questione sollevata in riferimento all'art. 119, secondo e quarto comma, Cost.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo, terzo periodo, 4-bis, 4-ter, 6 e 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sollevata in quanto la Regione, richiamando espressamente il comma 2-bis dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dal comma 5 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007, lamenta che le minori risorse finanziarie destinate agli enti locali sono compensate e recuperate attraverso «l'eventuale storno di contributi già devoluti a favore delle regioni». Difatti, nessuna delle questioni proposte ha ad oggetto tale disposizione, richiamata al solo fine di argomentare ulteriormente la denunciata «carenza di risorse finanziarie in capo ai comuni». Il richiamo al comma 2-bis dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, attiene, cioè, al merito della questione sollevata in riferimento all'art. 119, secondo e quarto comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 1
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 2
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 3
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 4
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 4
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 4
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 6
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 7
legge
24/07/2008
n. 126
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 4
Altri parametri e norme interposte