Sentenza 124/2023 (ECLI:IT:COST:2023:124)
Massima numero 45637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
25/05/2023; Decisione del
25/05/2023
Deposito del 16/06/2023; Pubblicazione in G. U. 21/06/2023
Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Impugnazione di leggi di regioni ad autonomia speciale - Lamentata violazione di una competenza esclusiva statale - Necessità, per il ricorrente, di scrutinare anche le competenze statutarie - Esclusione. (Classif. 113003).
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Impugnazione di leggi di regioni ad autonomia speciale - Lamentata violazione di una competenza esclusiva statale - Necessità, per il ricorrente, di scrutinare anche le competenze statutarie - Esclusione. (Classif. 113003).
Testo
Quando la legge di una regione ad autonomia speciale è impugnata per violazione di una competenza esclusiva statale che non trova alcuna corrispondenza nello statuto, l’indicazione in ricorso delle competenze statutarie diviene superflua e la relativa omissione non determina l’inammissibilità della questione; la motivazione del ricorso sull’estraneità della materia alle competenze statutarie risulta invece tanto più necessaria, quanto più, in linea astratta, le disposizioni impugnate appaiano inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. (Precedenti: S. 112/2022 - mass. 42770; S. 39/2022 - mass. 44653; S. 21/2022 - mass. 44447; S. 5/2022 - mass. 44458; S. 25/2021 - mass. 43608).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte