Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa - Ricorso della Regione Calabria - Eccepita inammissibilità della questione per impugnazione rivolta avverso il solo decreto-legge pur essendo già nota, nel momento della proposizione del ricorso, la promulgazione della legge di conversione - Notificazione avvenuta in epoca anteriore alla pubblicazione della legge di conversione - Discrezionalità della Regione circa l'impugnazione del solo decreto-legge o della sola legge di conversione oppure di entrambe le fonti - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo, terzo periodo, 4-bis, 4-ter, 6 e 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sollevata per impugnazione rivolta avverso il solo decreto-legge pur essendo già nota, nel momento della proposizione del ricorso, la promulgazione della legge di conversione. Infatti, in punto di fatto, la notificazione del ricorso si è perfezionata, nei confronti del notificante, con la spedizione avvenuta anteriormente alla pubblicazione della legge di conversione; in punto di diritto, la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto-legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 443/2007, n. 417/2005, n. 25 del 1996; n. 192/1970 e n. 113/1967.