Sentenza 298/2009 (ECLI:IT:COST:2009:298)
Massima numero 34099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
16/11/2009; Decisione del
16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa - Ricorso della Regione Calabria - Eccepita inammissibilità delle questioni riguardanti il decreto-legge nel testo risultante dalla conversione in legge poiché fondate sui medesimi motivi prospettati in precedente ricorso riguardanti il decreto-legge nel testo originario - Discrezionalità della Regione circa la scelta della prospettazione delle singole questioni, formulabili identicamente in riferimento alle disposizioni contenute nelle due fonti - Reiezione.
Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa - Ricorso della Regione Calabria - Eccepita inammissibilità delle questioni riguardanti il decreto-legge nel testo risultante dalla conversione in legge poiché fondate sui medesimi motivi prospettati in precedente ricorso riguardanti il decreto-legge nel testo originario - Discrezionalità della Regione circa la scelta della prospettazione delle singole questioni, formulabili identicamente in riferimento alle disposizioni contenute nelle due fonti - Reiezione.
Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo, terzo periodo, 4-bis, 4-ter, 6 e 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nel testo risultante dalla conversione in legge poiché fondate sui medesimi motivi prospettati in precedente ricorso riguardanti il decreto-legge nel testo originario. La ricorrente può infatti impugnare sia il decreto-legge, sia la legge di conversione, sia entrambi; e, pertanto, resta nella disponibilità della parte anche la scelta della formulazione delle singole questioni, che ben possono essere identicamente formulate in riferimento alle disposizioni contenute nelle due fonti.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo, terzo periodo, 4-bis, 4-ter, 6 e 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nel testo risultante dalla conversione in legge poiché fondate sui medesimi motivi prospettati in precedente ricorso riguardanti il decreto-legge nel testo originario. La ricorrente può infatti impugnare sia il decreto-legge, sia la legge di conversione, sia entrambi; e, pertanto, resta nella disponibilità della parte anche la scelta della formulazione delle singole questioni, che ben possono essere identicamente formulate in riferimento alle disposizioni contenute nelle due fonti.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 1
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 2
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 3
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 4
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 4
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 4
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 6
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 7
legge
24/07/2008
n. 126
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte