Sentenza 298/2009 (ECLI:IT:COST:2009:298)
Massima numero 34100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/11/2009;  Decisione del  16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34091  34092  34093  34094  34095  34096  34097  34098  34099  34101  34102  34103  34104


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa - Determinazione delle modalità di ripartizione ed accreditamento dei previsti rimborsi ai Comuni per la minore imposta derivante dall'esenzione dell'ICI - Ricorso della Regione Calabria - Eccepita inammissibilità delle questioni in quanto il prospettato aggravamento della violazione dell'autonomia finanziaria regionale ad opera della legge di conversione sarebbe soltanto affermato ma non argomentato - Reiezione.

Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, perché l'aggravamento della ritenuta violazione costituzionale è soltanto affermato, ma non argomentato, in quanto la ricorrente richiama tali disposizioni solo per motivare la dedotta lesione dell'autonomia finanziaria regionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  27/05/2008  n. 93  art. 1  co. 4

decreto-legge  27/05/2008  n. 93  art. 1  co. 4

legge  24/07/2008  n. 126  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte