Sentenza 298/2009 (ECLI:IT:COST:2009:298)
Massima numero 34101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/11/2009;  Decisione del  16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34091  34092  34093  34094  34095  34096  34097  34098  34099  34100  34102  34103  34104


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa - Ricorso della Regione Calabria - Formulazione di ulteriori questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, sia nel testo originario che in quello oggetto di modificazioni con legge di conversione - Deduzione delle questioni solo con successiva memoria illustrativa e non con il ricorso introduttivo - Inammissibilità.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sia nel testo originario, sia in quello modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost. ed al combinato disposto dell'art. 119 Cost. e della legge n. 42 del 2009. Le questioni, infatti, sono state dedotte non con il ricorso, ma solo con successiva memoria illustrativa.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 229/2001.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  27/05/2008  n. 93  art. 1  co. 4

decreto-legge  27/05/2008  n. 93  art. 1  co. 4

legge  24/07/2008  n. 126  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  05/05/2009  n. 42  art.