Sentenza 298/2009 (ECLI:IT:COST:2009:298)
Massima numero 34101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
16/11/2009; Decisione del
16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa - Ricorso della Regione Calabria - Formulazione di ulteriori questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, sia nel testo originario che in quello oggetto di modificazioni con legge di conversione - Deduzione delle questioni solo con successiva memoria illustrativa e non con il ricorso introduttivo - Inammissibilità.
Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa - Ricorso della Regione Calabria - Formulazione di ulteriori questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, sia nel testo originario che in quello oggetto di modificazioni con legge di conversione - Deduzione delle questioni solo con successiva memoria illustrativa e non con il ricorso introduttivo - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sia nel testo originario, sia in quello modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost. ed al combinato disposto dell'art. 119 Cost. e della legge n. 42 del 2009. Le questioni, infatti, sono state dedotte non con il ricorso, ma solo con successiva memoria illustrativa.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 229/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 4
decreto-legge
27/05/2008
n. 93
art. 1
co. 4
legge
24/07/2008
n. 126
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 05/05/2009
n. 42
art.