Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa a decorrere dall'anno 2008 - Sospensione del potere di Regioni ed enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali e delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti dallo Stato - Meccanismi di rimborso ai Comuni della minore imposta - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione dei princìpi di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "sistema tributario dello Stato" - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo, terzo periodo (ad eccezione, nel terzo periodo, dell'inciso "da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo princìpi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli Comuni"), 4-bis, 4-ter, 6 e 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sollevata in relazione all'art. 119 Cost. La disciplina dei tributi su cui hanno inciso le norme denunciate - cioè l'ICI ed i tributi, le addizionali, le aliquote e le maggiorazioni delle aliquote di tributi attribuiti alle Regioni con legge dello Stato - appartiene alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché tali tributi sono istituiti con legge dello Stato e non delle Regioni. Tale competenza legislativa, perciò, può essere esercitata dallo Stato anche per il tramite di norme di dettaglio, senza che ciò implichi violazione dell'autonomia tributaria delle Regioni destinatarie del gettito. Inoltre, la modificazione di un tributo disposta nell'esercizio della suddetta potestà legislativa esclusiva statale e comportante un minor gettito per le Regioni e gli enti locali non esige che debba essere accompagnata da misure pienamente compensative per la finanza regionale. Del resto, a seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti, circostanza, peraltro, non dedotta né dimostrata.
In senso analogo, in tema di "sistema tributario dello Stato", v. citate sentenze n. 168/2008; n. 451/2007 e n. 296/2003; con specifico riferimento all'ICI, sentenze n. 75/2006 e n. 37/2004.
Sugli effetti delle manovre finanziarie riduttivi del gettito complessivo destinato alla finanza regionale v. citate sentenze n. 155/2006 e n. 431/2004. n. 381/2004; n. 437/2001, n. 507/2000.
Su non rilevanza ai fini del giudizio di legittimità costituzionale degli inconvenienti di mero fatto, v. citate sentenze n. 86/2008; n. 282/2007; n. 354/2006; ordinanza n. 125/2008.