Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione fra lo Stato e le Regioni per l'adozione (con decreto-legge) della disciplina denunciata - Inapplicabilità del principio all'attività legislativa - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo, terzo periodo (ad eccezione, nel terzo periodo, dell'inciso "da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo princìpi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli Comuni"), 4-bis, 4-ter, 6 e 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sollevata per violazione del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 120 Cost. Deve escludersi che l'esercizio dell'attività legislativa possa essere sottoposto alle procedure di leale collaborazione. Tale rilievo, formulato in riferimento al procedimento legislativo ordinario, vale a maggior ragione per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata, in forza del secondo comma dell'art. 77 Cost., alla mera occorrenza di «casi straordinari di necessità e d'urgenza». La particolare celerità con cui detta fonte deve poter essere approvata ed entrare in vigore, nonché la peculiarità dei casi in cui essa può essere adottata e del procedimento di conversione in legge escludono infatti, secondo la chiara formulazione dell'evocato parametro costituzionale, che nel caso di specie sia ravvisabile una qualsivoglia necessità di previo coinvolgimento delle Regioni nella formulazione del decreto-legge.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 371 e n. 159/2008 e n. 196/2004.