Sentenza 299/2009 (ECLI:IT:COST:2009:299)
Massima numero 34105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/11/2009;  Decisione del  16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Legge della Regione Piemonte - Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale - Riduzione dell'IRAP al 2,25 per cento a partire dall'anno 2009 per gli editori di periodici locali di informazione - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei limiti della potestà legislativa regionale in materia di sistema tributario, di competenza esclusiva statale - In subordine, violazione di un principio fondamentale di coordinamento del sistema tributario, per indebita riduzione dell'aliquota del tributo oltre i limiti stabiliti - Sopravvenuta disposizione di abrogazione della disciplina impugnata medio tempore priva di effetti - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2008, n. 18, nell'impugnato testo originario (e cioè nel testo vigente dal 18 luglio 2008 al 5 ottobre 2008), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Infatti, la normativa impugnata - volta a determinare le aliquote dell'imposta «a partire dalla dichiarazione IRAP 2009» e, perciò, a partire dalle dichiarazioni da presentare entro il 30 settembre 2009 - è stata integralmente sostituita a far data dal 6 ottobre 2008, e cioè ben prima di poter esplicare effetti, dall'art. 28 della legge della Regione Piemonte n. 28 del 2008, a sua volta sostituito, sempre per il medesimo anno d'imposta e con decorrenza dal 22 agosto 2009, dall'art. 5 della legge della medesima Regione n. 22 del 2009. Deve ritenersi, pertanto, che la disposizione impugnata non ha esplicato alcun effetto prima della sua abrogazione.

In ordine alla cessazione della materia del contendere a seguito di sopravvenuta abrogazione della normativa impugnata v., citate, ex plurimis, sentenze n. 200 e n. 74 del 2009; n. 439 e n. 289 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  25/06/2008  n. 18  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 16    co. 1  

legge  24/12/2007  n. 244  art. 1    co. 50  

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 16    co. 3  

legge  24/12/2007  n. 244  art. 1    co. 43  terzo periodo