Calamità pubbliche e protezione civile - Interventi urgenti diretti a fronteggiare l'"Emergenza Etna 2002" - Sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali - Limitazione del beneficio ai soli datori di lavoro privati, con esclusione dei dipendenti dei datori di lavoro pubblici - Dedotta violazione di numerosi parametri costituzionali - Contraddittorietà e carente descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di vagliare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 32, 35, 36, 77, comma secondo, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione. Invero, non essendo delimitato con chiarezza l'oggetto della questione, risulta carente e contraddittoria la descrizione della fattispecie propria del giudizio a quo. Sussiste, infatti, contraddizione tra il thema decidendum individuato inizialmente dall'ordinanza di rimessione nella declaratoria di illegittimità dell'arco temporale stabilito dal piano di recupero dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti il cui prelievo mensile era stato sospeso in conseguenza della calamità "Emergenza Etna 2000" e, quello successivo, relativo, invece, al diritto degli stessi dipendenti all'applicazione del beneficio della sospensione dei contributi, con conseguente restituzione delle somme trattenute sugli stipendi del 2002, con conseguente impossibilità per la Corte di vagliare l'effettiva rilevanza della questione.
Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per mancanza o contraddittoria descrizione della fattispecie di causa, v., citata, ex plurimis, ordinanza n. 100/2009.