Ordinanza 302/2009 (ECLI:IT:COST:2009:302)
Massima numero 34109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  16/11/2009;  Decisione del  16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34108


Titolo
Calamità pubbliche e protezione civile - Interventi urgenti diretti a fronteggiare l'"Emergenza Etna 2002" - Sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali - Limitazione del beneficio ai soli datori di lavoro privati, con esclusione dei dipendenti dei datori di lavoro pubblici - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento, nonché violazione dei principi costituzionali sulla tutela della salute e del lavoro - Dedotta indebita interferenza dell'attività legislativa sui provvedimenti giurisdizionali - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi motivi di censura, diversi da quelli già scrutinati - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto legge n. 263 del 2006, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 97 della Costituzione, laddove esclude dal beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali i dipendenti dei datori di lavoro pubblici. Come la Corte ha già precisato con la sentenza n. 325 del 2008, corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, in quanto questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall'evento sismico. Né l'ordinanza di rimessione prospetta nuovi motivi di censura, diversi da quelli già scrutinati o tali da indurre la Corte a rivedere le conclusioni già espresse sulla questione definita con la suddetta sentenza (al riguardo, non possono ritenersi motivi nuovi o diversi, i richiami alla tutela del lavoro, di cui agli artt. 4, 35 e 36 Cost., la cui adeguatezza va valutata nel complesso delle disciplina e non in relazione ad uno specifico beneficio, temporalmente ridotto e contrassegnato, sin dall'origine, dall'obbligo della sua restituzione). Apodittico, poi, appare il richiamo all'art. 32 della Costituzione. Né, infine, è ravvisabile, per effetto della norma contestata, alcuna compromissione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale opera su di un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo.

In senso analogo, v., citata, sentenza n. 325/2008.

Nel senso dell'insussistente compromissione, da parte della norma censurata, della funzione giurisdizionale, v., citate, sentenza n. 94/2009, ordinanze n. 32/2008 e n. 352/2006.

Sulla manifesta infondatezza di questioni già dichiarate non fondate, in caso di mancata prospettazione di nuovi argomenti di censura v., citate, ex multis, ordinanze n. 42/2009, n. 343/2008 e n. 444/2007.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  09/10/2006  n. 263  art. 6  co. 1

legge  06/12/2006  n. 290  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte