Impresa e imprenditore - Misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto - Previsione di apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, da approvarsi con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentato mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni sul decreto che approva la convenzione - Sopravvenuta espressa abrogazione della disposizione censurata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, pur non avendo quest'ultima rinunciato al ricorso. Infatti, poiché successivamente alla proposizione del ricorso è entrato in vigore, in senso satisfattivo della pretesa avanzata dalla ricorrente, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che ha espressamente abrogato la disposizione censurata, la Regione ricorrente ha dato atto che la norma impugnata non ha avuto medio tempore applicazione ed ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
In tema di cessazione della materia del contendere a seguito di modifica della norma censurata che non abbia, medio tempore, prodotto effetti v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 345 del 2006, n. 477 del 2005 e n. 428 del 2005.