Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza per carente descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art.2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, censurato, in relazione agli artt. 3, 24, e 97 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo di comunicazione del nominativo del conducente non identificato al momento dell'infrazione al codice della strada. La mancata illustrazione delle ragioni che conferiscono carattere pregiudiziale al primo giudizio radicato dalla parte opponente, quello avente ad oggetto l'annullamento del verbale di accertamento, si risolve in una carenza di descrizione della fattispecie e, di riflesso, in un difetto di motivazione sulla rilevanza.
Sulla manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza v., da ultimo, ordinanze n. 219 e n. 157/2009.
V., citata, sentenza n.27/2005.