Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Sanzione amministrativa in caso di inottemperanza non dovuta a giustificato e documentato motivo - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art.2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, censurato, in relazione agli artt. 3, 24, e 97 Cost., nella parte in cui, imponendo al proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione, prevede una sanzione amministrativa in caso di inottemperanza non dovuta a giustificato e documentato motivo. Infatti, il rimettente non solo erra nel ritenere sussistente un contrasto giurisprudenziale sul punto, considerato che fa riferimento a indirizzi ermeneutici riferiti ad una versione della norma impugnata di cui egli non deve fare applicazione, ma ignora che la Corte, quanto al significato da attribuire alla espressione "giustificato e documentato motivo", ha chiarito che non è corretto affermare che essa costringe i soggetti tenuti alla comunicazione a procurarsi ex post e per iscritto la prova dell'esimente, poiché l'onere di documentazione sugli stessi gravante non investe l'impossibilità di comunicare, ma semplicemente quelle circostanze idonee a rivelare la non esigibilità, nella specie, dell'obbligo di trasmissione dei dati.
V. i precedenti citati, ordinanze n. 424 e n. 254/2008.