Sentenza 307/2009 (ECLI:IT:COST:2009:307)
Massima numero 34115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/11/2009; Decisione del
16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio idrico integrato - Obbligo di separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, nonché obbligo di affidamento di quest'ultimo unicamente mediante gara pubblica - Ricorso dello Stato - Sopravvenuta abrogazione e sostituzione non retroattiva delle disposizioni impugnate (in precedenza, concretamente applicate) - Perdurante interesse del ricorrente all'impugnazione, limitatamente al periodo di vigenza delle disposizioni stesse.
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio idrico integrato - Obbligo di separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, nonché obbligo di affidamento di quest'ultimo unicamente mediante gara pubblica - Ricorso dello Stato - Sopravvenuta abrogazione e sostituzione non retroattiva delle disposizioni impugnate (in precedenza, concretamente applicate) - Perdurante interesse del ricorrente all'impugnazione, limitatamente al periodo di vigenza delle disposizioni stesse.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18, censurato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., benché siano sopravvenute l'abrogazione e la sostituzione non retroattiva delle stesse norme ad opera della legge regionale n. 1 del 2009, deve ritenersi il perdurante interesse del ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri all'impugnazione proposta, limitatamente al periodo di vigenza delle dette disposizioni, non constando che esse non abbiano avuto nelle more concreta applicazione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18, censurato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., benché siano sopravvenute l'abrogazione e la sostituzione non retroattiva delle stesse norme ad opera della legge regionale n. 1 del 2009, deve ritenersi il perdurante interesse del ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri all'impugnazione proposta, limitatamente al periodo di vigenza delle dette disposizioni, non constando che esse non abbiano avuto nelle more concreta applicazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
12/12/2003
n. 26
art. 49
co. 1
legge della Regione Lombardia
12/12/2003
n. 26
art. 49
co. 4
legge della Regione Lombardia
08/08/2006
n. 18
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 113
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 143
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 147
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 148
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 150
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 151
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 153
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 176