Sentenza 307/2009 (ECLI:IT:COST:2009:307)
Massima numero 34117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/11/2009; Decisione del
16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio idrico integrato - Obbligo di separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, nonché obbligo di affidamento di quest'ultimo unicamente mediante gara pubblica - Ricorso dello Stato - Errore materiale nell'indicazione della disposizione impugnata - Assenza di dubbi in ordine alla sua identificazione - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale.
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio idrico integrato - Obbligo di separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, nonché obbligo di affidamento di quest'ultimo unicamente mediante gara pubblica - Ricorso dello Stato - Errore materiale nell'indicazione della disposizione impugnata - Assenza di dubbi in ordine alla sua identificazione - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18, censurato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per avere il ricorrente erroneamente indicato la norma impugnata, in quanto si tratta di errore materiale che non incide sulla corretta individuazione di essa. Infatti, posto che l'art. 49, commi 1 e 4, della legge regionale n. 26 del 2003 é stato novellato dall'art. 4, comma 1, lettera p), della successiva legge regionale n. 18 del 2006, anziché dall'art. 2, comma 1, lettera p), della medesima legge, erroneamente indicato dalla difesa erariale, il ricorso è ugualmente ammissibile poiché riporta il testo esatto delle disposizioni impugnate, non residuando alcun dubbio in ordine all'identificazione delle stesse.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18, censurato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per avere il ricorrente erroneamente indicato la norma impugnata, in quanto si tratta di errore materiale che non incide sulla corretta individuazione di essa. Infatti, posto che l'art. 49, commi 1 e 4, della legge regionale n. 26 del 2003 é stato novellato dall'art. 4, comma 1, lettera p), della successiva legge regionale n. 18 del 2006, anziché dall'art. 2, comma 1, lettera p), della medesima legge, erroneamente indicato dalla difesa erariale, il ricorso è ugualmente ammissibile poiché riporta il testo esatto delle disposizioni impugnate, non residuando alcun dubbio in ordine all'identificazione delle stesse.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
12/12/2003
n. 26
art. 49
co. 1
legge della Regione Lombardia
12/12/2003
n. 26
art. 49
co. 4
legge della Regione Lombardia
08/08/2006
n. 18
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 143
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 147
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 148
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 150
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 151
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 153
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 176
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 113