Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Trattamento accessorio del personale sanitario - Possibilità, per gli enti del Servizio sanitario regionale, di destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all'incremento del trattamento accessorio del personale, anche in deroga al limite previsto dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché eccedenza dalla competenza statutaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036004).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. e 4, primo comma, n. 1), statuto speciale, dell’art. 128, comma 7, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, che prevede che ciascun ente del SSR può destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all’incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Il principio di invarianza della spesa per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, quale si evince dall’art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017, è principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per le autonomie speciali, dato che la finanza delle regioni a statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata; tuttavia, per le regioni a statuto speciale che provvedono in autonomia al finanziamento del proprio servizio sanitario, come la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario; quindi, la norma regionale in esame non soggiace al principio di coordinamento della finanza pubblica sancito dall’art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017, e non può dunque violarlo. Quanto alla denunciata invasione dell’ordinamento civile, sotto il profilo della riserva di contrattazione collettiva sul trattamento retributivo, l’impugnata disposizione non opera un’attribuzione diretta dei fondi ai prestatori d’opera, anche perché il successivo comma 8 assicura il rispetto dello spazio di autonomia della contrattazione collettiva. (Precedenti: S. 241/2018 - mass. 40601; S. 115/2012 - mass. 36309).