Sentenza 307/2009 (ECLI:IT:COST:2009:307)
Massima numero 34119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/11/2009; Decisione del
16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio idrico integrato - Obbligo di separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, nonché obbligo di affidamento di quest'ultimo unicamente mediante gara pubblica - Ricorso dello Stato - Eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale per asserita aberratio ictus - Reiezione.
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio idrico integrato - Obbligo di separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, nonché obbligo di affidamento di quest'ultimo unicamente mediante gara pubblica - Ricorso dello Stato - Eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale per asserita aberratio ictus - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18, impugnato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per asserita aberratio ictus del ricorrente, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione resistente, il ricorso censura, in via generale, la possibilità di affidare separatamente la gestione delle reti e l'attività di erogazione del servizio (prevista dal denunciato comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 26 del 2003) e non l'affidamento della gestione delle reti agli enti locali e/o alle società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile (previsto nei non impugnati commi 2 e 3 del medesimo art. 49).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18, impugnato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per asserita aberratio ictus del ricorrente, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione resistente, il ricorso censura, in via generale, la possibilità di affidare separatamente la gestione delle reti e l'attività di erogazione del servizio (prevista dal denunciato comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 26 del 2003) e non l'affidamento della gestione delle reti agli enti locali e/o alle società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile (previsto nei non impugnati commi 2 e 3 del medesimo art. 49).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
12/12/2003
n. 26
art. 49
co. 1
legge della Regione Lombardia
12/12/2003
n. 26
art. 49
co. 4
legge della Regione Lombardia
08/08/2006
n. 18
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 143
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 147
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 148
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 150
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 151
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 153
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 176
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 113