Sentenza 307/2009 (ECLI:IT:COST:2009:307)
Massima numero 34120
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  16/11/2009;  Decisione del  16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34115  34116  34117  34118  34119  34121


Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio idrico integrato - Obbligo di separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico - Contrasto con il divieto di separazione non coordinata, posto dalla disciplina statale di settore e riconducibile alla competenza statale esclusiva in materia di funzioni fondamentali dei comuni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla medesima disposizione regionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera p), Cost. (con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla medesima disposizione), l'art. 49, comma 1, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge regionale 18 agosto 2006, n. 18, in quanto la previsione che il servizio idrico integrato debba essere organizzato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi viola specificamente la competenza statale in materia di funzioni fondamentali dei comuni le quali, per ragioni storico-normative e per l'evidente essenzialità del servizio idrico alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali, comprendono le competenze relative al predetto servizio. Invero, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, pur ponendo un generale divieto di separazione tra attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali e attività di erogazione degli stessi, consente alle discipline di settore di introdurre un regime derogatorio. Tuttavia, la disciplina statale di settore del servizio idrico integrato di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 - adottata nell'esercizio di competenze esclusive dello Stato attinenti ad una pluralità di materie (quali funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell'ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni) - non prevede, né espressamente né implicitamente, la possibilità di separazione della gestione della rete dall'erogazione del servizio, ma, piuttosto, offre chiari elementi normativi in senso contrario, sicché il principio di non separabilità tra gestione della rete e gestione del servizio idrico integrato risulta vincolante per il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera p), Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  12/12/2003  n. 26  art. 49  co. 1

legge della Regione Lombardia  12/12/2003  n. 26  art. 49  co. 4

legge della Regione Lombardia  08/08/2006  n. 18  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 143  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 147  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 148  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 150  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 151  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 153  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 176  

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 113