Sentenza 307/2009 (ECLI:IT:COST:2009:307)
Massima numero 34120
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/11/2009; Decisione del
16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio idrico integrato - Obbligo di separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico - Contrasto con il divieto di separazione non coordinata, posto dalla disciplina statale di settore e riconducibile alla competenza statale esclusiva in materia di funzioni fondamentali dei comuni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla medesima disposizione regionale.
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio idrico integrato - Obbligo di separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico - Contrasto con il divieto di separazione non coordinata, posto dalla disciplina statale di settore e riconducibile alla competenza statale esclusiva in materia di funzioni fondamentali dei comuni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla medesima disposizione regionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera p), Cost. (con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla medesima disposizione), l'art. 49, comma 1, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge regionale 18 agosto 2006, n. 18, in quanto la previsione che il servizio idrico integrato debba essere organizzato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi viola specificamente la competenza statale in materia di funzioni fondamentali dei comuni le quali, per ragioni storico-normative e per l'evidente essenzialità del servizio idrico alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali, comprendono le competenze relative al predetto servizio. Invero, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, pur ponendo un generale divieto di separazione tra attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali e attività di erogazione degli stessi, consente alle discipline di settore di introdurre un regime derogatorio. Tuttavia, la disciplina statale di settore del servizio idrico integrato di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 - adottata nell'esercizio di competenze esclusive dello Stato attinenti ad una pluralità di materie (quali funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell'ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni) - non prevede, né espressamente né implicitamente, la possibilità di separazione della gestione della rete dall'erogazione del servizio, ma, piuttosto, offre chiari elementi normativi in senso contrario, sicché il principio di non separabilità tra gestione della rete e gestione del servizio idrico integrato risulta vincolante per il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera p), Cost.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera p), Cost. (con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla medesima disposizione), l'art. 49, comma 1, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge regionale 18 agosto 2006, n. 18, in quanto la previsione che il servizio idrico integrato debba essere organizzato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi viola specificamente la competenza statale in materia di funzioni fondamentali dei comuni le quali, per ragioni storico-normative e per l'evidente essenzialità del servizio idrico alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali, comprendono le competenze relative al predetto servizio. Invero, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, pur ponendo un generale divieto di separazione tra attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali e attività di erogazione degli stessi, consente alle discipline di settore di introdurre un regime derogatorio. Tuttavia, la disciplina statale di settore del servizio idrico integrato di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 - adottata nell'esercizio di competenze esclusive dello Stato attinenti ad una pluralità di materie (quali funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell'ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni) - non prevede, né espressamente né implicitamente, la possibilità di separazione della gestione della rete dall'erogazione del servizio, ma, piuttosto, offre chiari elementi normativi in senso contrario, sicché il principio di non separabilità tra gestione della rete e gestione del servizio idrico integrato risulta vincolante per il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera p), Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
12/12/2003
n. 26
art. 49
co. 1
legge della Regione Lombardia
12/12/2003
n. 26
art. 49
co. 4
legge della Regione Lombardia
08/08/2006
n. 18
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 143
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 147
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 148
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 150
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 151
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 153
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 176
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 113