Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio idrico integrato - Obbligo di affidamento del servizio di erogazione idrica unicamente mediante gara pubblica - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà statale esclusiva Stato in materia di tutela della concorrenza nonché in materia di funzioni fondamentali degli enti locali - Inconferenza del richiamo a quest'ultima materia - Possibilità per le Regioni di tutelare, come nella specie, la concorrenza più intensamente rispetto alle norme statali - Disposizioni regionali emanate nell'esercizio della competenza residuale regionale relativa ai "servizi pubblici locali" - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge regionale n. 18 del 2006, censurato, in riferimento agli artt. 114 e 117, comma secondo, lettere e) e p), Cost., in quanto prevede che l'affidamento della gestione dell'erogazione del servizio idrico integrato debba avvenire con la modalità della gara pubblica. Innanzitutto, risulta inconferente l'invocazione da parte del ricorrente degli artt. 114 e 117, comma secondo, lettera p), Cost., poiché la regolamentazione delle modalità di affidamento non riguarda un dato strutturale del servizio né profili funzionali degli enti locali ad esso interessati, bensì concerne l'assetto competitivo da dare al mercato di riferimento. Né sussiste la dedotta violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.: infatti, l'impugnata disposizione regionale - in quanto prevede modalità di affidamento del servizio idrico integrato più rigorose di quelle contemplate dalla normativa statale in tema di servizi pubblici locali a rilevanza economica e, perciò, appresta una più intensa tutela dell'assetto concorrenziale del corrispondente mercato, ed in quanto risulta emanata nell'esercizio di una competenza residuale propria delle Regioni relativa ai «servizi pubblici locali» - non può essere ritenuta in contrasto con la Costituzione, che pone il principio, insieme oggettivo e finalistico, della tutela della concorrenza.
In relazione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, v. la citata sentenza n. 272/2004.