Sentenza 307/2009 (ECLI:IT:COST:2009:307)
Massima numero 34121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  16/11/2009;  Decisione del  16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34115  34116  34117  34118  34119  34120


Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio idrico integrato - Obbligo di affidamento del servizio di erogazione idrica unicamente mediante gara pubblica - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà statale esclusiva Stato in materia di tutela della concorrenza nonché in materia di funzioni fondamentali degli enti locali - Inconferenza del richiamo a quest'ultima materia - Possibilità per le Regioni di tutelare, come nella specie, la concorrenza più intensamente rispetto alle norme statali - Disposizioni regionali emanate nell'esercizio della competenza residuale regionale relativa ai "servizi pubblici locali" - Non fondatezza della questione.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge regionale n. 18 del 2006, censurato, in riferimento agli artt. 114 e 117, comma secondo, lettere e) e p), Cost., in quanto prevede che l'affidamento della gestione dell'erogazione del servizio idrico integrato debba avvenire con la modalità della gara pubblica. Innanzitutto, risulta inconferente l'invocazione da parte del ricorrente degli artt. 114 e 117, comma secondo, lettera p), Cost., poiché la regolamentazione delle modalità di affidamento non riguarda un dato strutturale del servizio né profili funzionali degli enti locali ad esso interessati, bensì concerne l'assetto competitivo da dare al mercato di riferimento. Né sussiste la dedotta violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.: infatti, l'impugnata disposizione regionale - in quanto prevede modalità di affidamento del servizio idrico integrato più rigorose di quelle contemplate dalla normativa statale in tema di servizi pubblici locali a rilevanza economica e, perciò, appresta una più intensa tutela dell'assetto concorrenziale del corrispondente mercato, ed in quanto risulta emanata nell'esercizio di una competenza residuale propria delle Regioni relativa ai «servizi pubblici locali» - non può essere ritenuta in contrasto con la Costituzione, che pone il principio, insieme oggettivo e finalistico, della tutela della concorrenza.

In relazione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, v. la citata sentenza n. 272/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  12/12/2003  n. 26  art. 49  co. 1

legge della Regione Lombardia  12/12/2003  n. 26  art. 49  co. 4

legge della Regione Lombardia  08/08/2006  n. 18  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 148  

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 113