Sentenza 308/2009 (ECLI:IT:COST:2009:308)
Massima numero 34123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  16/11/2009;  Decisione del  16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34122


Titolo
Impresa e imprenditore - Sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione - Costituzione di fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati - Disciplina delle modalità di costituzione e funzionamento dei fondi da emanarsi con decreto ministeriale - Lamentata mancata previsione dello strumento dell'intesa ed indebita incidenza su materie di competenza regionale residuale dell'industria o concorrente - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Carattere programmatico della disposizione impugnata - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, sollevata dalla Regione Emilia Romagna, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui non prevede lo strumento dell'intesa allorché demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di costituzione e funzionamento dei fondi che possono essere istituiti per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione. Invero, la disposizione censurata, limitandosi ad indicare la mera possibilità di istituire fondi per lo sviluppo di programmi di investimento per le finalità indicate, senza, peraltro, predisporre effettive risorse finanziarie, ha contenuto sostanzialmente programmatico. Essa non costituisce, dunque, una forma di finanziamento diretto e vincolato, da parte dello Stato, per la realizzazione di scopi rientranti in materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni.

Nel senso che la mera previsione della possibilità di istituire fondi di investimento per lo sviluppo di programmi di investimento non è idonea a ledere le competenze regionali neppure sotto il profilo della leale collaborazione (potendo la lesione derivare non già dall'enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in modo ampio e generico, bensì eventualmente dalle norme nelle quali quel proposito si realizza, sia per entità delle risorse sia per modalità di intervento sia per le materie implicate) v., citate, sentenze n. 453 e n. 141/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 4  co. 1

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte