Ordinanza 309/2009 (ECLI:IT:COST:2009:309)
Massima numero 34124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  16/11/2009;  Decisione del  16/11/2009
Deposito del 20/11/2009; Pubblicazione in G. U. 25/11/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Legge della Regione Piemonte - Imposizione ai gestori di impianti di trattamento di scarti animali ad alto rischio dell'obbligo di versare al comune un contributo annuo - Denunciato superamento dei limiti costituzionalmente imposti all'autonomia finanziaria delle Regioni nonché indebita istituzione di un tributo con legge regionale, in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo

Deve essere ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, che impone ai gestori di impianti di trattamento di scarti animali ad alto rischio l'obbligo di versare al comune un contributo annuo. Infatti, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata abrogata, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

Sulla restituzione degli atti per sopravvenienza normativa v., citate, ex multis, ordinanze n. 258, n. 43 e n. 26/2009.

V., altresì, citata, sentenza n. 102/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  24/10/2002  n. 24  art. 16  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte