Procedimento civile - Procedimenti dinanzi al Tribunale per i minorenni - Giudizi per la quantificazione del contributo di mantenimento del minore posto a carico del genitore non coniugato - Omessa previsione che il decreto, notificato agli interessati e al terzo debitore, costituisca titolo esecutivo, cui le parti e il debitore possano fare opposizione entro venti giorni dalla notifica - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai figli legittimi, nonché lesione dei principi del giudice naturale precostituito per legge e della ragionevole durata del processo - Mancata sperimentazione della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, ultimo comma, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui - nei giudizi di competenza del tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la quantificazione del contributo al mantenimento del minore posto a carico del genitore non coniugato - non prevede che il decreto, notificato all'interessato e al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, cui le parti e il debitore possono proporre opposizione entro venti giorni dalla notifica. Infatti, il rimettente non sperimenta la possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione e neppure contesta la diversa lettura che altri giudici minorili hanno dato della norma censurata.
Sulla manifesta inammissibilità per omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, da ultimo, ordinanze n. 244, n. 171 e n. 155/2009.