Sentenza 124/2023 (ECLI:IT:COST:2023:124)
Massima numero 45640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  25/05/2023;  Decisione del  25/05/2023
Deposito del 16/06/2023; Pubblicazione in G. U. 21/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45637  45638  45639  45641


Titolo
Sanità pubblica - Personale sanitario - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Personale infermieristico dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale - Possibilità di svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro e in deroga all'esclusività del rapporto di impiego, attività professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani anche oltre il limite di quattro ore settimanali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché eccedenza della competenza statutaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231007).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. l), Cost. e 5, primo comma, n. 16), statuto speciale, dell’art. 128, comma 9, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, per cui gli infermieri dipendenti degli enti del Servizio sanitario regionale possono effettuare, al di fuori dell’orario di lavoro e in deroga a quanto previsto in materia di esclusività del rapporto di impiego, attività professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani anche oltre il limite di quattro ore settimanali. La disposizione impugnata non introduce una deroga al principio di esclusività dell’impiego pubblico più ampia rispetto a quella concessa a livello nazionale a tutti gli infermieri del servizio sanitario. La disciplina statale di riferimento (da ultimo, art. 13, comma 1, d.l. n. 34 del 2023, come conv., ha prorogato l’esonero dalle incompatibilità fino al 31 dicembre 2025, senza fare più esplicito riferimento a uno specifico tetto orario, ma istituendo un monitoraggio ministeriale periodico sull’attuazione della norma), cosicché la deroga regionale impugnata – che, ex comma 10 dell’art. 128, si applica fino al 31 dicembre 2023 – è stata riassorbita. Quanto al disallineamento presente fino a prima dell’ultima segnalata modifica, la norma impugnata contiene una clausola di salvaguardia idonea ad assicurare l’osservanza del nucleo essenziale del regime delle incompatibilità di servizio, in quanto sono fatti salvi la garanzia dell’orario svolto alle dipendenze dell’ente pubblico e il rispetto dell’orario massimo di lavoro e dei prescritti riposi. In ogni caso, si tratta di rimedi organizzativi straordinari, finalizzati a garantire la continuità assistenziale in settori nevralgici, pregiudicati dalla carenza di personale, che non investono se non di riflesso l’ordinamento civile. (Precedenti: S. 112/2023 - mass. 45612; S. 6/2022 - mass. 44490).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/06/2022  n. 8  art. 128  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5  co. 1

Altri parametri e norme interposte