Sanità pubblica - Personale sanitario - Rapporto di convenzionamento dei medici di medicina generale - Inquadramento come lavoro parasubordinato - Necessità di disciplina uniforme, pari a quella prevista per il lavoro pubblico contrattualizzato - Riconducibilità alla materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile - Conseguente esclusione, per il legislatore regionale, di disciplinare il trattamento economico e giuridico del rapporto di convenzionamento - Organizzazione sanitaria - Riconducibilità alla competenza residuale regionale. (Classif. 231007).
Il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica amministrazione, che si configura in termini di para-subordinazione e condivide con il lavoro pubblico contrattualizzato l’esigenza di uniformità sottesa all’integrazione tra normativa statale e contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, sicché la relativa disciplina appartiene all’ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, restando precluso al legislatore regionale di regolamentare in via autonoma il trattamento economico e giuridico del rapporto in convenzionamento. (Precedenti: S. 124/2023 - mass. 45638; S. 106/2022 - mass. 44810; S. 157/2019 - mass. 41750; S. 186/2016 - mass. 39017).
In virtù della costante applicazione del discrimine tra la materia dell’ordinamento civile e quella residuale dell’organizzazione amministrativa regionale, alle regioni non è precluso adottare interventi legislativi inerenti all’organizzazione sanitaria, in quanto quest’ultima è componente essenziale della competenza legislativa in materia di tutela della salute. (Precedenti: S. 112/2023; S. 113/2022 - mass. 44771; S. 9/2022 - mass. 44496; S. 54/2015 - mass. 38306).