Sentenza 311/2009 (ECLI:IT:COST:2009:311)
Massima numero 34128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  16/11/2009;  Decisione del  16/11/2009
Deposito del 26/11/2009; Pubblicazione in G. U. 02/12/2009
Massime associate alla pronuncia:  34126  34127


Titolo
Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) - Trattamento economico - Previsione, con legge di interpretazione autentica, dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento - Dedotta violazione degli obblighi internazionali derivanti dall'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, per indebita interferenza su controversie giudiziarie pendenti - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui, interpretando l'art.8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, stabilisce che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) venga inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. La Corte ha già in passato affermato che l'inquadramento stipendiale nei ruoli statali del personale ATA in ragione del maturato economico costituiva una delle possibili varianti di lettura della norma interpretata e che non poteva essersi formato un legittimo affidamento con riferimento al trattamento retributivo derivante dalla valutazione dell'intera anzianità maturata presso gli enti di provenienza, sia per il tipo di interpretazione adottata in sede di contrattazione collettiva, sia per il richiamo espresso al principio dell'invarianza della spesa in sede di primo inquadramento del personale proveniente dagli enti locali. Posto che la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il principio dello Stato di diritto e le nozione di processo equo sanciti dall'art. 6 della CEDU vietano l'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata a influenzare l'esito di controversie in atto ma non vietano in assoluto interventi retroattivi dei legislatori nazionali, deve escludersi la sussistenza di un principio secondo cui la necessaria incidenza delle norme retroattive sui procedimenti in corso si porrebbe automaticamente in contrasto con la Convenzione europea. Nella specie, il legislatore non ha travalicato i limiti fissati dalla Convenzione. La vicenda normativa in esame non solo non determina una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, ma si dimostra coerente con l'esigenza di armonizzare situazioni lavorative tra loro differenziate all'origine, conformemente al principio di parità di trattamento di situazioni analoghe nei rapporti di lavoro pubblico. In conclusione, ricorrono più d'una tra quelle ragioni imperative di interesse generale che consentono, nel rispetto dell'art. 6 CEDU, interventi retroattivi: in primis, emerge dalla norma censurata l'esigenza di ristabilire una delle possibili direzioni dell'originaria intenzione del legislatore; inoltre, l'intervento normativo de quo non ha vanificato del tutto i diritti sorti ed acquisiti sulla base della legge interpretata; infine, risulta evidente la conformità di tale interpretazione con la finalità di garantire una generale perequazione di tutti i lavoratori del comparto scuola.

V., citati, i precedenti di cui alla sentenza n. 234/2007 e alle ordinanze n. 212/2008 e n. 400/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 218

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6