Beni culturali e paesaggistici - Norme della Regione Umbria - Definizione dei centri storici e del relativo "quadro strategico di valorizzazione" - Attribuzione ai comuni di ogni competenza in merito all'individuazione e regolamentazione dei centri storici mediante la redazione di un "quadro strategico di azione" secondo linee-guida approvate dalla giunta regionale - Previsione di ipotesi di interventi ad attuazione diretta nonché di attribuzione ai proprietari degli edifici di quantità edificatorie premiali - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e tutela dei beni culturali paesaggistici nonchè dei principi fondamentali di cui al d.lgs. n. 42 del 2004 - Rinunzia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del processo.
La rinunzia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, l'estinzione del processo con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 9, 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lettere l) ed s), e terzo comma, della Costituzione, nonchè agli artt. artt. 135, 136, comma 1, lettera a), 143, comma 1, lettere b) e g), e comma 4, lettere a) e b), 145, comma 3, e 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, questione di legittimità costituzionale degli artt. artt. 2, comma 1, lettere a) e c), 3, comma 1, lettera c), 4, comma 3, 6, comma 1, lettere a) e b), 8, 9, 10, comma 2, e 11, comma 2, della legge della Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12, recante la disciplina dei centri storici e l'attribuzione ai Comuni di ogni competenza in merito alla loro individuazione e regolamentazione, mediante la redazione del "quadro strategico di valorizzazione" sulla base di linee-giuda approvate dalla giunta regionale.
Negli stessi termini, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 313 del 2007, n. 11, n. 99, n. 163 e n. 418 del 2006; n. 6 e n. 353 del 2005; n. 234 del 1999.